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Sez. 3, Sentenza n. 10004 del 24/06/2003 (Rv. 564504 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | "Factoring" - Convenzione atipica attuata mediante la cessione dei crediti di un imprenditore ad un altro - Caratteristiche variabili - Interpretazione - Intento negoziale delle parti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564504-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

In tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa, il "factoring" rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è l'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore ("factor") la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa, con le possibili varianti del finanziamento in favore dell'impresa stessa e dell'assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto - che dipende dagli effetti giuridici e non da quelli pratico - economici - il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per la causa "vendendi", per quella "mandati" o per altra ancora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2082, Legge 21/02/1991 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)