Sez. L, Sentenza n. 4088 del 14/06/1983 (Rv. 429046 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO- IN GENERE - RICORSO INCIDENTALE - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICAZIONE D'ALTRO RICORSO AD INIZIATIVA DELLA CONTROPARTE - CARATTERE INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE DEI DUE RICORSI NELLA STESSA DATA - INDIVIDUAZIONE DEL RICORSO PRINCIPALE E DI QUELLO INCIDENTALE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE DATE DI DEPOSITO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO- IN GENERE - RICORSO INCIDENTALE - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICAZIONE D'ALTRO RICORSO AD INIZIATIVA DELLA CONTROPARTE - CARATTERE INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE DEI DUE RICORSI NELLA STESSA DATA - INDIVIDUAZIONE DEL RICORSO PRINCIPALE E DI QUELLO INCIDENTALE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE DATE DI DEPOSITO - NECESSITÀ.*
L'impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d'impugnazione principale e determina la Costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che altro ricorso sia stato già notificato ad iniziativa della controparte, si converte, riunito a questo, in ricorso incidentale, sempreché siano stati rispettati i relativi termini. Peraltro, ai fini dell'applicazione del suddetto principio, nel caso in cui i due ricorsi siano stati notificati nella stessa data, l'individuazione, tra essi, del ricorso principale e di quello incidentale, risultando impossibile in base al criterio della data della notifica, deve effettuarsi con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, considerandosi principale il ricorso depositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositato successivamente. (Conf 1980/81, mass n 412684, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)