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Sez. L, Sentenza n. 1980 del 07/04/1981 (Rv. 412684 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO DOPO LA NOTIFICAZIONE DI PRECEDENTE RICORSO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - CONVERSIONE IN RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONI - RIPROPOSIZIONE DI ESSO NELLE FORME DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412684-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO DOPO LA NOTIFICAZIONE DI PRECEDENTE RICORSO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - CONVERSIONE IN RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONI - RIPROPOSIZIONE DI ESSO NELLE FORME DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - INAMMISSIBILITA.*

L'impugnazione proposta per prima assume carattere ed effetti di impugnazione principale e determina la Costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti. Ne consegue che il ricorso per Cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che l'altro ricorso sia stato gia notificato ad iniziativa della controparte, si converte, riunito a questo, in ricorso incidentale, sempre che siano stati rispettati i relativi termini, e rende superflua ed inammissibile, per consumazione del diritto d'impugnazione, la riproposizione del ricorso medesimo nelle forme dell'impugnazione incidentale (salva, peraltro, l'ammissibilita del controricorso contenuto nello stesso atto). (Conf 424/76, mass n 379071).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)