Sez. 3, Sentenza n. 1164 del 10/06/1965 (Rv. 312235 - 01)
MEDIAZIONE - RESPONSABILITA DEL MEDIATORE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
MEDIAZIONE - RESPONSABILITA DEL MEDIATORE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
L'art. 1759 cod.civ. impone al mediatore di mantenersi su di un piano di imparzialita e di lealta- da cio discende l'Obbligo, per il mediatore, di comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell'affare, portando le parti stesse ad una piu esatta valutazione della convenienza e della sicurezza dell'affare medesimo. E compito del giudice di merito apprezzare, poi, in concreto, se una particolare circostanza rivesta la importanza suddetta, sicche il mediatore incorra in responsabilita per non averla comunicata alla parte, pur avendone conoscenza, tale apprezzamento e insindacabile in Cassazione quando e frutto di una valutazione compiuta senza errori giuridici ed e espresso in congrua e corretta motivazione. (V. 2469/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)