Sez. 3, Sentenza n. 5183 del 21/09/1988 (Rv. 459912 - 01)
MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO IL MEDIATORE PER MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DI CIRCOSTANZE A LUI NOTE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE E ALLA SICUREZZA DELL'AFFARE - AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRO IL VENDITORE PER DIFETTO, NELLA COSA VENDUTA, DELLE QUALITÀ PROMESSE OVVERO DI QUELLE ESSENZIALI PER L'USO A CUI È DESTINATA - AUTONOMIA DELLE DUE AZIONI - ASSENZA DI RELAZIONI DI CONTINENZA E DIPENDENZA - FATTISPECIE.*
MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO IL MEDIATORE PER MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DI CIRCOSTANZE A LUI NOTE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE E ALLA SICUREZZA DELL'AFFARE - AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRO IL VENDITORE PER DIFETTO, NELLA COSA VENDUTA, DELLE QUALITÀ PROMESSE OVVERO DI QUELLE ESSENZIALI PER L'USO A CUI È DESTINATA - AUTONOMIA DELLE DUE AZIONI - ASSENZA DI RELAZIONI DI CONTINENZA E DIPENDENZA - FATTISPECIE.*
L'Azione di risoluzione per difetto, nella cosa venduta, delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata (art. 1497 cod. civ.) e l'Azione di responsabilità contro il mediatore per mancata comunicazione alle parti di circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso (art. 1759 cod. civ.), configurano istituti autonomi privi di qualsiasi relazione di continenza, dipendenza o necessaria concorrenza, concernendo rapporti ed obblighi contrattuali patologicamente diversi e non interscambiabili. (nella specie il compratore aveva agito contro il mediatore imputandogli di non avere comunicato al venditore di una partita di piastrelle in gres che queste, essendo destinate anche ad una pavimentazione all'aperto, dovevano essere resistenti al gelo). (V 2277/84, mass n 434328; (V 1164/65, mass n 312235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1759
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)