Sez. 2, Sentenza n. 4382 del 05/08/1985 (Rv. 441844 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE RELATIVA - DISTINZIONE CON LE AZIONI DI GARANZIA EX ART. 1492 COD. CIV. - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE RELATIVA - DISTINZIONE CON LE AZIONI DI GARANZIA EX ART. 1492 COD. CIV. - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
L'Azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, concessa al compratore dall'art. 1494 cod. civ., va tenuta distinta dalle azioni di garanzia di cui al precedente art. 1492 e, pur essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano i requisiti della garanzia per vizi e che sussista, inoltre, la colpa del venditore la quale invece esula dalla garanzia vera e propria. (V 5245/83, mass n 430126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)