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Sez. 2, Sentenza n. 5245 del 30/07/1983 (Rv. 430126 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO COSTITUITO DALLE SPESE NECESSARIE PER ELIMINARE I VIZI - INVOCABILITÀ IN ALTERNATIVA O IN CUMULO CON L'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO E LA RIDUZIONE DEL PREZZO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGUENTE COEVA PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI ELIMINAZIONE DEI VIZI AD OPERA DEL VENDITORE E DI QUELLA, SUBORDINATA ALLA MANCATA ESECUZIONE DELLA CONDANNA ALL'ELIMINAZIONE DEI VIZI, INTESA A TALE RISARCIMENTO - ACCOGLIMENTO DI ENTRAMBE LE DOMANDE - STATUIZIONE RELATIVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1983-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430126-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEL DANNO COSTITUITO DALLE SPESE NECESSARIE PER ELIMINARE I VIZI - INVOCABILITÀ IN ALTERNATIVA O IN CUMULO CON L'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO E LA RIDUZIONE DEL PREZZO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGUENTE COEVA PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI ELIMINAZIONE DEI VIZI AD OPERA DEL VENDITORE E DI QUELLA, SUBORDINATA ALLA MANCATA ESECUZIONE DELLA CONDANNA ALL'ELIMINAZIONE DEI VIZI, INTESA A TALE RISARCIMENTO - ACCOGLIMENTO DI ENTRAMBE LE DOMANDE - STATUIZIONE RELATIVA - CONTENUTO.*

In tema di vendita e di appalto, e con riguardo alla responsabilità per vizi del venditore e dell'appaltatore, alla stregua, rispettivamente, dell'art. 1494 cod. civ. e del successivo art. 1668, l'interessato può chiedere, in alternativa ovvero in cumulo con le azioni tese all'adempimento del contratto in via specifica ed alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene a lui fornito, senza che all'accoglimento di tale richiesta osti il principio della riserva al giudice dell'esecuzione dell'attuazione della sentenza di condanna alla esecuzione specifica (art. 612 cod. proc. civ.), trattandosi di risarcimento per equivalente, in una somma riconosciuta indipendentemente dalla effettiva eliminazione dei vizi a cura del creditore ed insuscettibile di variazioni in rapporto alla concreta entità della relativa spesa. Pertanto sono coevamente proponibili la domanda di eliminazione dei vizi ad opera del debitore (venditore o appaltatore) e quella, subordinata alla mancata esecuzione specifica della condanna all'eliminazione dei vizi, intesa al risarcimento dei danni in misura pari all'importo della spesa per detta eliminazione, nel qual caso spetta al giudice del merito, che le accolga entrambe, fissare il termine alla cui scadenza il debitore che non abbia eseguito la condanna all'esecuzione specifica resti tenuto al risarcimento del danno per equivalente. (V 4367/82, mass n 422348; (V 3315/80, mass n 407123; (V 1267/79, mass n 397499; (V 1874/65, mass n 313570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)