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Sez. 2, Sentenza n. 22334 del 18/10/2006 (Rv. 593031 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Circolazione stradale - Rilevazione degli illeciti a carico di conducente di ciclomotore a mezzo del rilevamento della targa - Applicazione della norma di cui all'articolo 97, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Portata interpretativa.
Stato
decisa il 2006-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593031-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, la disposizione dell'articolo 97, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 prevede che, nel ciclomotore, la targa identifichi non il veicolo ma l'intestatario, sicché essa è personale e viene trattenuta dal titolare allorché il ciclomotore cui essa è applicata viene venduto. È pertanto onere del titolare della targa rilevata dimostrare la propria estraneità alla violazione, ovvero l'utilizzo abusivo del mezzo da parte di terzi, a lui non addebitabile, né può ritenersi che egli possa limitarsi a contestare l'esattezza del rilevamento in relazione al fatto che la dichiarazione del pubblico ufficiale non è assistita da fede privilegiata perché attinente ad una percezione sensoriale dello stesso implicante margini di apprezzamento. Infatti, la possibilità di errore esclude che la dichiarazione dei verbalizzanti debba essere contrastata con querela di falso, ma da ciò non deriva certamente un onere a carico della amministrazione di dare anche ogni volta la prova della esattezza del rilevamento stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 97 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)