Sez. 1, Sentenza n. 28939 del 30/12/2005 (Rv. 585612 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Rilevazione del numero di targa di un autoveicolo fermo - Efficacia di atto pubblico - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Ricorso agli ordinari mezzi di prova - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la lettura e la trascrizione nel verbale di accertamento del numero di targa di un autoveicolo in sosta costituiscono operazioni semplici, che non implicano rilevanti margini personali di apprezzamento, essendo il dato verificabile e controllabile secondo un metro obiettivo: esse rientrano pertanto, nella normalità dei casi, tra le attestazioni in ordine alle quali il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, e che non sono contestabili con gli ordinari mezzi di prova; il ricorso a questi ultimi è infatti ammesso esclusivamente in ordine ai giudizi valutativi contenuti nel verbale di accertamento, ai quali non può attribuirsi fede privilegiata, in quanto riguardano fatti che, in ragione di varie circostanze, fra cui il loro accadimento repentino, non sono verificabili e controllabili con metro sufficientemente obiettivo all'atto della rilevazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)