Sez. 1, Sentenza n. 4473 del 12/07/1980 (Rv. 408343 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - REQUISITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - REQUISITI.*
Al fine dell'interruzione della prescrizione per riconoscimento del diritto, a norma dell'art 2944 cod civ, e sufficiente un fatto che implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto stesso, non richiedendosi necessariamente una dichiarazione od un atto di natura negoziale. (V 2377/70, mass n 348599).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)