Sez. 2, Sentenza n. 2377 del 12/11/1970 (Rv. 348599 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - ESTREMI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - ESTREMI.*
Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art 2944 cod civ, interrompe la prescrizione puo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in un qualsiasi fatto che implichi, comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto. (V 142'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)