Sez. 4, Sentenza n. 1887 del 22/11/1994 Cc. (dep. 18/03/1995) Rv. 201005 - 01
Esecuzione - Spese - In genere | Di custodia di un bene sequestrato - Provvedimento di liquidazione - Immediata impugnabilità in cassazione - Esclusione - Opponibilità nelle forme dell'incidente di esecuzione.
Esecuzione - Spese - In genere
Il provvedimento in materia di liquidazione delle spese di custodia di un bene sequestrato non è direttamente impugnabile in cassazione ma è opponibile dinanzi al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente di esecuzione ex artt. 665, 666, 667, comma quarto, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)