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Sez. 2, Sentenza n. 1866 del 16/12/1966 Ud. (dep. 01/04/1967) Rv. 103921 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE LIEVE - FURTO TENTATO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103921-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE LIEVE - FURTO TENTATO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

L'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen puo trovare applicazione anche in tema di furto tentato, purche risulti rigorosamente provato che, ove l'evento si fosse realizzato, alla persona offesa sarebbe derivato un danno di speciale tenuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)