Sez. L, Sentenza n. 2725 del 06/06/1989 (Rv. 463000 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO - CRITERIO DEL LUOGO DI CONCLUSIONE EX ART. 603 COD. NAV. - PORTATA - LUOGO DELLA STIPULAZIONE - DESUNZIONE DALL'ANNOTAZIONE SU RUOLO DI EQUIPAGGIO O SULLA LICENZA - AMMISSIBILITÀ - IDENTIFICAZIONE CON IL LUOGO DELL'IMBARCO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO - CRITERIO DEL LUOGO DI CONCLUSIONE EX ART. 603 COD. NAV. - PORTATA - LUOGO DELLA STIPULAZIONE - DESUNZIONE DALL'ANNOTAZIONE SU RUOLO DI EQUIPAGGIO O SULLA LICENZA - AMMISSIBILITÀ - IDENTIFICAZIONE CON IL LUOGO DELL'IMBARCO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di controversie relative al contratto di arruolamento marittimo ed ai fini dell'applicabilità del criterio di Competenza territoriale del luogo di conclusione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 603 cod. nav. (che prevede una pluralità di fori alternativi), occorre tener conto che il luogo della stipulazione del contratto; mentre può desumersi dall'annotazione del contratto stesso sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, dovendo tale annotazione essere effettuata, a norma dell'art. 328 cod. nav., dalla medesima autorità marittima ricevente l'atto pubblico nel quale il contratto di arruolamento si concreta, non può invece identificarsi con quello dell'imbarco solo in base all'annotazione dell'imbarco stesso sul libretto ai sensi dell'art. 223 del regolamento per la navigazione marittima, non essendovi necessariamente coincidenza fra luogo di stipulazione del contratto e luogo in cui il marittimo viene inviato per l'imbarco. (V 736/83, mass n 425479).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 328, Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., DPR 15/02/1952 num. 328 art. 223, Regol. della Navig. Marittima art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)