Sez. 3, Sentenza n. 3571 del 23/05/1983 (Rv. 428461 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - VALIDITÀ - FORMA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - VALIDITÀ - FORMA - CONDIZIONI.*
La rinuncia del coltivatore diretto alla proroga del contratto agrario, che deve essere effettuata mediante l'uso della Forma scritta, in relazione al disposto dell'art. 2 del R.d.l. 3 giugno 1944 n. 146 - volto a garantire la certezza della volontà espressa dal rinunziante ed a sollecitare, da parte di esso, la valutazione dell'importanza dell'atto abdicativo -, è valida, a norma dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 11, solo se conclusa dalle parti avanti al giudice ovvero con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali. (V 2681/80, mass n 406459; (V 4328/76, mass n 383034; (V 2601/75, mass n 376552).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 03/06/1944 num. 146 art. 2, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)