Sez. 3, Sentenza n. 4328 del 18/11/1976 (Rv. 383034 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - IMPLICITA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - IMPLICITA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
La rinuncia alla proroga legale di un contratto agrario e valida anche se sia stata fatta in Forma implicita e non in termini espressi e formali ed e pienamente efficace a condizione che essa sia desumibile da una manifestazione scritta di volonta e sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n 11, che ha sanzionato l'invalidita delle rinunce e delle transazioni aventi a oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla legge medesima.*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)