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Sez. 2, Sentenza n. 712 del 17/03/1970 (Rv. 345945 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RICORSO AD UN DIVERSO CRITERIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345945-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RICORSO AD UN DIVERSO CRITERIO - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 1362, comma primo, cod civ, il giudice, nell'accertare la effettiva volonta delle parti, deve partire dal significato delle parole usate che appare univoco secondo le regole del linguaggio comune. Egli puo discostarsene ed attribuire alle parti una volonta diversa da quella risultante dalle parole usate solo se individua ed indica le ragioni per le quali le parti, pur essendosi espresse in un determinato senso, abbiano in realta voluto manifestare una volonta diversa. (V 3848-69, massima n 343616 3282-69, massima n 343310 1746-69, massima n 340777 1079-69, massima n 339584 3849-68, massima n 337296).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)