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Sez. L, Sentenza n. 27323 del 12/12/2005 (Rv. 585516 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto alla rendita professionale - Decorrenza - Momento di manifestazione della malattia - Rilevanza - Relativa consapevolezza dell'esistenza della malattia da parte dell'assicurato - Necessità - Elementi rivelatori - Ricorso alle presunzioni semplici - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585516-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d. P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata con la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento di rendita conseguente a malattia professionale per intervenuta prescrizione, sul presupposto che il relativo termine sarebbe dovuto decorrere dal momento in cui al lavoratore era stata prescritta una protesi retroauricolare effettuata da un medico specialista della A.S.L., costituendo ciò un evento esterno qualificato dal quale desumere la conoscenza della malattia, così respingendosi la tesi del ricorrente che aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della sua infermità lavorativa con carattere di certezza e gravità solo dopo oltre sei anni dalla predetta visita, allorquando era stato sottoposto a visita dal Patronato, che aveva redatto il certificato medico necessario per documentare la domanda del proprio diritto all'Inail).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937 com. 1, Cod. Civ. art. 2937 com. 3, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)