Sez. L, Sentenza n. 5090 del 05/04/2001 (Rv. 545627 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto alla rendita per malattia professionale - Decorrenza - Momento della manifestazione della malattia - Rilevanza - Eziologia professionale e superamento della soglia di indennizzabilità - Consapevolezza dell'assicurato - Necessità - Presunzioni semplici - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988(dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - quali non possono considerarsi quelle che si basano non già su di un fatto noto, ma su di un fatto la cui esistenza viene ricavata da un giudizio di sola probabilità o addirittura di possibilità -, della conoscenza da parte dell'assicurato della esistenza dello stato morboso, della eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia legale di indennizzabilità. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, ai fini del computo della decorrenza del termine prescrizionale del diritto dell'assicurato di ottenere la rendita dall'INAIL, aveva tratto la prova della conoscenza da parte dello stesso della propria malattia dal parere espresso dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado, il quale aveva accertato che il livello minimo dell'invalidità indennizzabile sarebbe stato raggiunto circa dieci anni prima, e dall'ammissione fatta dallo stesso assicurato, il quale, nel corso dell'interrogatorio libero reso davanti al primo giudice, aveva dichiarato che fin da molti anni addietro si era reso edotto della ipoacusia dalla quale era affetto, senza che peraltro fosse stata appurata la conoscenza da parte dell'interessato anche della origine professionale della malattia e della circostanza che la stessa avesse raggiunto la soglia minima di indennizzabilità.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)