Sez. 3, Sentenza n. 21623 del 15/04/2015 Ud. (dep. 25/05/2015) Rv. 263821 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. - Caso di minore gravità - Configurabilità - Valutazione - Criteri - Presenza di un solo elemento della condotta di conclama gravità - Sufficienza ai fini del diniego della diminuente - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre per il diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che la condotta incestuosa di un padre nei confronti della figlia, di età inferiore ai dieci anni, possa essere compatibile con la "minore gravità" del fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)