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Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 12/07/1965 (Rv. 312727 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - IN GENERE - GIUDICE DIVERSO DA QUELLO CHE HA ASSISTITO ALLA DISCUSSIONE - SOTTOSCRIZIONE DI GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1965-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312727-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - IN GENERE - GIUDICE DIVERSO DA QUELLO CHE HA ASSISTITO ALLA DISCUSSIONE - SOTTOSCRIZIONE DI GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO - DIFFERENZE.*

La sentenza deliberata con la partecipazione di un giudice che non abbia assistito alla discussione e affetta da nullita assoluta, comunque essa sia sottoscritta. Non e, invece, nulla la sentenza che, per errore o per caso fortuito, sia stata sottoscritta da un giudice estraneo al collegio giudicante, in luogo di altro che ne faceva parte, ove risulti con certezza che la decisione sia stata adottata dagli stessi magistrati che componevano il collegio all'udienza di discussione di quella determinata causa. In tale ipotesi, la sottoscrizione del giudice estraneo al collegio costituisce un errore materiale, che puo essere corretto col procedimento previsto dagli artt. 287 e 288 del codice di rito. (500-59, 2554-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)