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Sez. L, Sentenza n. 4682 del 18/12/1976 (Rv. 383422 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - CORREZIONE (DELLA) - GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO GIUDICANTE - SOTTOSCRIZIONE PER ERRORE O PER CASO FORTUITO - NULLITA O INESISTENZA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CORREZIONE D'ERRORE MATERIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383422-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - CORREZIONE (DELLA) - GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO GIUDICANTE - SOTTOSCRIZIONE PER ERRORE O PER CASO FORTUITO - NULLITA O INESISTENZA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CORREZIONE D'ERRORE MATERIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Si ha inesistenza giuridica della sentenza quando la pronuncia emani da un organo collegiale che non si sia costituito nei modi stabiliti dalla legge o, anche, quando manchi la sottoscrizione del giudice che l'ha deliberata. Non e, invece, nulla o giuridicamente inesistente la sentenza che, per errore o per caso fortuito, sia stata sottoscritta da un giudice estraneo al collegio giudicante, in luogo di altro magistrato che ne faceva parte, ove risulti con certezza che la decisione sia stata adottata dagli stessi giudici che componevano il collegio all'udienza di discussione di quella determinata causa e si sia trattato di un mero ed involontario scambio di firme: in tale ipotesi, infatti, la mancata sottoscrizione del giudice componente del collegio e la sottoscrizione del giudice a tale collegio estraneo sono eventi che non incidono sulla giuridica esistenza e validita della sentenza, la quale risulta affetta da un mero errore materiale, eliminabile col ricorso alla procedura di correzione contemplata dagli artt 287 e 288 cod proc civ. (Conf 1371/70, mass n 347113; (Conf 110/70, mass n 344835; (Conf 1441/65, mass n 312727; (Conf 200/65, mass n 310253).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)