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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11794 del 05/05/2021 (Rv. 661450 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE | Domanda di addebito - Autonomia - Conseguenze - Impugnazione della sola statuizione sull'addebito - Proponibilità della domanda di divorzio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661450-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE

In tema di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito costituisce una domanda autonoma, che amplia il tema d'indagine e determina una statuizione aggiuntiva dotata di propri effetti anche di natura patrimoniale, sicché, in pendenza del giudizio d'impugnazione riguardante la sola pronuncia sull'addebito, può essere proposta domanda di divorzio, in virtù del passaggio in giudicato della distinta decisione sulla separazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'impugnazione contro la sentenza che, sebbene fosse stata impugnata la pronuncia sull'addebito della separazione, aveva statuito, in sede di divorzio, sulla richiesta di assegno ex art. 5 della l. n. 898 del 1970, senza sospendere il giudizio nell'attesa della definizione di quello sull'addebito).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Costituzione art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)