Sez. 6, Sentenza n. 42758 del 06/11/2002 Cc. (dep. 18/12/2002) Rv. 225423 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Associazioni criminose previste dall'art. 74 DPR n. 309 del 1990 - Esigenza di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. - Pericolo derivante dal perdurante legame tra associato ed associazione - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di esigenze cautelari, ai fini della verifica del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. in relazione ai delitti previsti dall'art. 74 DPR 309/199, non può essere preso in esclusiva considerazione il perdurante legame tra associato ed associazione, potendo assumere quest'ultima forme variegate e multiformi, prive dell'organicità e della struttura propria della associazione mafiosa, che trasforma il legame associativo in scelta di vita nell'ambito di un ordinamento illecito. Ne consegue che né la previsione dell'art. 4 bis l. 354/1975 né la presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. possono estendersi in via generale a fondamento unico delle esigenze cautelari per i suddetti delitti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)