Sez. 1, Sentenza n. 1848 del 16/12/2003 Cc. (dep. 21/01/2004) Rv. 226957 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Presunzione di sussistenza prevista dall'art 275, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. - Prova contraria - Possibilità di fornirla solo con la dimostrazione della rescissione del vincolo associativo - Esclusione - Elementi che conducano ad escludere la pericolosità dell'indagato - Rilevanza e valutabilità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
La disposizione di carattere eccezionale dell'art. 275, comma terzo, ult. parte cod. proc. pen., secondo la quale per taluni delitti opera una presunzione semplice di sussistenza delle esigenze cautelari, non può essere intesa in termini così rigidi da ritenere che essa possa essere vinta solo in presenza di prova positiva dell'avvenuta recisione del vincolo associativo e non anche nell'ipotesi in cui emergano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di merito che aveva negato la revoca della custodia cautelare in carcere a persona indagata per associazione di tipo mafioso la quale, pur non avendo fornito la prova positiva del distacco dal sodalizio criminoso, aveva rappresentato il suo proficuo impegno negli studi, sfociato, durante la carcerazione preventiva, nel conseguimento della laurea in scienze politiche).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)