Sez. 1, Sentenza n. 3657 del 21/06/1984 (Rv. 435650 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE - FATTISPECIE - FALLIMENTO DEL CREDITORE CEDENTE UN CREDITO - OPPONIBILITÀ DELLE CESSIONI DI CREDITO - CONDIZIONI - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE - FATTISPECIE - FALLIMENTO DEL CREDITORE CEDENTE UN CREDITO - OPPONIBILITÀ DELLE CESSIONI DI CREDITO - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'art. 2914 n. 2 cod. civ. - statuente l'inefficacia nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione delle cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento - opera anche in ipotesi di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza del fallimento al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare, con la conseguenza che al fallimento del creditore cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o da questi accettate, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2914, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)