Sez. 1, Sentenza n. 9650 del 22/09/1990 (Rv. 469310 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - CESSIONI DI CREDITO STIPULATE PRIMA DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PROPOSTA DAL CEDENTE - NOTIFICAZIONE O ACCETTAZIONE NEL CORSO DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA - AMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVO FALLIMENTO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - CESSIONI DI CREDITO STIPULATE PRIMA DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PROPOSTA DAL CEDENTE - NOTIFICAZIONE O ACCETTAZIONE NEL CORSO DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA - AMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVO FALLIMENTO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
L'art. 2914 cod. civ. - per cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione le cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza al pignoramento del vincolo che avvince il patrimonio del fallito, mentre non si applica all'ipotesi di concordato preventivo, per la quale difetta quella equiparazione, né vige il divieto di cui all'art. 45 legge fall., che non è richiamato dal successivo art. 169. Pertanto, le cessioni di credito stipulate prima della domanda di concordato preventivo, proposta dal cedente, possono essere notificate dal cessionario al debitore ceduto o da costui accettate con atto di data certa, ai sensi dell'art. 1265 cod. civ., anche nel corso della procedura concordataria, senza che abbia rilievo il successivo fallimento, i cui effetti si producono dalla data della dichiarazione e non da quella della domanda suddetta, con la conseguenza che tali cessioni risultano opponibili ai terzi ed alla massa dei creditori del fallimento del medesimo cedente. (V 3657/84, mass n 435650, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2914, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)