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Sez. 5, Sentenza n. 10041 del 13/06/1998 Ud. (dep. 22/09/1998) Rv. 211389 - 01

PARTITI POLITICI | Finanziamento illecito - Previsione del fatto come reato - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211389-01

PARTITI POLITICI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.7 della legge 2 maggio 1974 n.195, sollevata in relazione agli artt.3, 24, comma secondo, 27, comma secondo, 68 e 101, comma secondo, Cost., atteso che l'assoggettamento a sanzione penale della condotta prevista dalla suddetta disposizione normativa (finanziamento illecito a partiti politici)non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento né alla configurabilità di un reato di mero sospetto e trova, d'altra parte, giustificazione nell'intento perseguito dal legislatore di salvaguardare la trasparenza del potere, la quale costituisce condizione prima del corretto funzionamento della democrazia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 68, Costituzione art. 101, Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)