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Sez. 2, Sentenza n. 2027 del 23/07/1966 (Rv. 323952 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - POTERI DEL PRETORE - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI.*
Stato
decisa il 1966-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323952-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - POTERI DEL PRETORE - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI.*

Il procedimento possessorio si svolge normalmente in due fasi - nella prima, il pretore - assunte, quando occorre, sommarie informazioni e prove - emette con decreto o con ordinanza i provvedimenti richiesti dall'urgenza del casò nella seconda, che si svolge davanti allo stesso pretore o al giudice competente, a norma dell'art. 704, secondo comma, si provvede alla regolare istruzione e alla trattazione del merito della causa. Il pretore, puo anche unificare le due fasi, quando ritenga che sussistano gli elementi per provvedere in via definitiva sull'insorta controversia possessoria. In tale ipotesi, la pronunzia, che egli emette in Forma di ordinanza, assume contenuto ed efficacia di sentenza, non dipendendo la natura giuridica di un provvedimento del giudice dalla Forma che esso riveste, bensi dalla sostanza e dalla portata della statuizione che vi e racchiusa. La predetta unificazione costituisce, peraltro, una deviazione dalla normale procedura e non deve essere, quindi, ritenuta fino a quando la procedura in effetti seguita non renda inevitabile tale conclusionè contro di essa, pertanto, hanno Rilevanza tutte le circostanze da cui si desuma che la procedura seguita e quella disposta dalla legge. (nella specie, e stato escluso che un provvedimento, con cui il pretore aveva dichiarato di rigettare la domanda di manutenzione, costituisse una sentenza definitiva, in quanto con lo stesso provvedimento era stata fissata un'udienza per l'ulteriore trattazione della causa, nel corso della quale erano stati assunti mezzi di prova sulle circostanze poste a fondamento della domanda, per cui doveva ritenersi che il pretore aveva inteso rigettare non gia domanda stessa, ma la richiesta di provvedimenti immediati).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)