Sez. 6, Sentenza n. 3599 del 23/03/1997 Ud. (dep. 18/04/1997) Rv. 207544 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | In materia sanitaria - Necessità che ha condotto che la condotta riguardi atti, indilazionabili per ragioni di sanità - Sussistenza - Configurabilità di tale situazione - Indicazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Per la configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria è necessario che la condotta si riferisca ad atti che per ragioni di sanità siano indilazionabili: ciò si verifica qualora ricorra la possibilità di conseguenze dannose dirette sul bene della sanità fisica o psichica del cittadino. Tale evenienza va valutata, pur senza trascurare la peculiarità di ogni singolo caso, in base alle indicazioni fornite dalla esperienza medica ed a quelle ricavabili dalla normativa relativa alla materia cui l'atto attiene: solo ad esito negativo di un indagine così condotta può ritenersi sussistere per l'operatore discrezionalità in ordine al rinvio dell'atto dovuto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)