Sez. 6, Sentenza n. 10862 del 21/09/1995 Ud. (dep. 03/11/1995) Rv. 203197 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento oggettivo (materiale) | Che devono essere compiuti senza ritardo - Per ragioni di giudizio o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità - Generico collegamento con tali ragioni - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie: mancata esecuzione da parte del sindaco di ordinanza prefettizia in materia di anagrafe della popolazione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento oggettivo (materiale)
In tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, gli atti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio deve compiere senza ritardo non sono quelli genericamente correlati a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, ma solo quelli che per tali ragioni devono essere immediatamente posti in essere. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che costituisse rifiuto di atti di ufficio ai sensi dell'art. 328 comma secondo cod. proc. pen. la mancata esecuzione da parte del Sindaco di una ordinanza prefettizia che disponeva l'iscrizione di determinati soggetti nell'anagrafe della popolazione residente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che non tutti i provvedimenti del Prefetto sono sorretti da ragioni di pubblica sicurezza ed al contempo ha ritenuto che tali ragioni nel caso specifico non potevano derivare dalle conseguenze delle risultanze anagrafiche nella formazione e tenuta delle liste elettorali in quanto il danno in questione è indiretto ed altrimenti tutelabile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)