Sez. U - , Sentenza n. 10445 del 31/03/2022 (Rv. 664229 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Fatto oggetto di incolpazione - Corrispondenza con quello ritenuto in sentenza - Condizioni - Efficienza causale rispetto all'evento - Rilevanza - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la discordanza tra accusa e condanna sussiste soltanto quando è operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, ma non anche se gli elementi essenziali della contestazione formale restino immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando l'affermazione di responsabilità si fondi su diverse possibili alternative condotte colpose, ciascuna delle quali dotata di efficienza causale rispetto all'evento, sempre che l'incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi in merito alle diverse ipotesi ricostruttive. (Nella specie, è stato escluso il difetto di correlazione tra il fatto addebitato – non aver provveduto alla iscrizione nel registro delle notizie di reato della denuncia ricevuta dalla Pg - e quello ritenuto in sentenza – non aver trasmesso alla Procura territorialmente competente l'informativa di reato – trattandosi di due condotte omissive entrambe dirette ad
impedire l'esercizio dell'azione penale, con conseguente maturarsi del termine di prescrizione del reato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)