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Sez. U - , Sentenza n. 10415 del 27/04/2017 (Rv. 644045 - 03)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Fatto oggetto di contestazione – Corrispondenza con quello diverso ritenuto in sentenza – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644045-03

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l’addebito contestato e quello diverso ritenuto in sentenza, soltanto quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell’addebito, ma non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all’accertamento dell’illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungono altri elementi sui quali l’incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi nel procedimento. (Nella specie, è stato escluso il difetto di correlazione tra il fatto addebitato e quello ritenuto in sentenza, per essere stato riconosciuto – rispetto a quanto ipotizzato nel capo di incolpazione – un diverso orientamento finalistico nella condotta del magistrato, rilevante ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, consistita nell’acquisizione di un ingiusto vantaggio, rappresentato dall’ottenimento, fuori dei modi e dai canali istituzionalmente previsti, di atti e documenti del Parlamento europeo, di utilità personale del magistrato, attraverso l’interessamento di esponenti di un partito politico e per il tramite di un legale, difensore di altri appartenenti a quello stesso partito, indagati in procedimenti pendenti presso l’ufficio requirente ove il magistrato prestava sevizio come Procuratore della Repubblica Aggiunto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)