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Sez. L, Sentenza n. 3563 del 21/03/1992 (Rv. 476399 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Contenuto - Prestazioni (all'assicurato) - In genere | Prestazioni indebite - Disciplina ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Potere di rettifica ed irripetibilità - Portata - Limiti - Dolo dell'interessato, prestazione a persona non assicurata, e prestazione senza previo inizio di procedimento di liquidazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476399-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Contenuto - Prestazioni (all'assicurato) - In genere

In tema di indebite prestazioni previdenziali, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - nel prevedere, al primo comma, il potere dell'ente o fondo erogatore di rettificare in qualsiasi momento la pensione in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione e nel disporre, al secondo comma, che, nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensioni risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero, salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell'interessato - consente l'esercizio del potere di rettifica senza limiti temporali e con riguardo a qualsiasi tipo di errore, compreso quello di diritto, intendendosi l'espressione "provvedimento modificato" nel suo significato più ampio, comprensivo dell'ipotesi di provvedimenti di revoca o di annullamento - totale o parziale - non seguiti da altri atti amministrativi, e sancisce l'irripetibilità (anche di somme riscosse indebitamente prima della sua entrata in vigore, sempreché non ne sia ancora avvenuto il recupero) con riguardo a qualsiasi ipotesi di indebito, ivi compresa quella conseguente all'inesistenza o al venir meno del diritto, salvo (oltre il caso del dolo dell'interessato) che il pagamento sia stato fatto a persona non assicurata o nei riguardi della quale non sia stato iniziato un procedimento di liquidazione di un trattamento pensionistico. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso alla stregua del principio suesposto, ha rilevato esserle precluso, in ragione dei limiti del giudizio di legittimità, l'esame della questione della natura della prestazione a carico del Fondo ex INAM, alla quale si riferivano le somme indebitamente percepite dalla resistente).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)