Sez. L, Sentenza n. 10657 del 12/10/1995 (Rv. 494216 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE | Trattamento pensionistico integrativo goduto da ex dipendente dell'I.N.A.M. ed erogato dall'I.N.P.S. - Somme indebitamente erogate a seguito di mancata riliquidazione "in pejus" - Irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE
La previsione d'irripetibilità sancita dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 si estende anche alle somme indebitamente riscosse in conseguenza della mancata riliquidazione "in pejus" del trattamento pensionistico integrativo goduto da ex dipendente dell'INAM ed erogato dall'INPS, a norma dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, quale istituto gestore del fondo previdenziale dell'anzidetto ente, dopo la soppressione di questo, giacché, per un verso, la suddetta irripetibilità non trova ostacolo nella formulazione letterale dello stesso articolo 52, che con il riferimento alle pensioni "comunque" integrative di quelle obbligatorie appare diretto ad ampliare la previsione normativa a tutti quei trattamenti che, indipendentemente dalla natura del provvedimento istitutivo, abbiano comunque la funzione di integrare il trattamento obbligatorio, e, per altro verso, il trattamento pensionistico dovuto ai dipendenti dell'INAM ha carattere unitario, risultando costituito dalla somma della pensione obbligatoria e della quota corrisposta dal fondo integrativo, sicché non trova giustificazione, ai fini dell'indebito, una diversa disciplina di ciascuna delle due componenti, caratterizzate dalla medesima finalità, stante anche l'estensibilità della disciplina e dei principi del sistema pensionistico generale ai trattamenti integrativi previsti da norme regolamentari degli istituti di previdenza ed assistenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)