Sez. U, Sentenza n. 7403 del 10/08/1996 (Rv. 499136 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - SANZIONI | Sanzione pecuniaria ex art. 15 legge n. 1437 del 1939 - Carattere alternativo rispetto alla Sanzione ripristinatoria - Conseguenze - Controversia rivolta alla contestazione del provvedimento irrogativo - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - SANZIONI
In tema di protezione delle bellezze naturali, la sanzione pecuniaria, irrogabile ad opera della P.A. è in ogni caso prevista dall'art. 15 legge n. 1497 del 1939 in via alternativa alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, secondo una scelta discrezionalmente affidata all'autorità amministrativa, sicché essa viene ad incidere su una posizione soggettiva del privato di interesse legittimo (analoga a quella configurabile nella sanzione ripristinatoria), senza che la mancanza in concreto di danno ambientale escluda il potere di scelta della P.A., potendo solo giustificare la scelta di una sanzione anziché dell'altra; ne deriva che la controversia, rivolta a contestare la validità e l'efficacia del provvedimento applicativo di detta sanzione, ancorché insorga in via di opposizione avverso ingiunzione resa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)