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Sez. U, Sentenza n. 3736 del 20/04/1994 (Rv. 486286 - 01)

Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli - Sanzioni | Sanzione pecuniaria ex art. 15 legge n. 1497 del 1939 - Potere di irrogazione della P.A. - Contestazione della validità ed efficacia del relativo provvedimento - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Controversia insorta in via di opposizione ad ingiunzione fiscale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486286-01

Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli - Sanzioni

La sanzione pecuniaria irrogata dalla P.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, ha carattere alternativo rispetto a misure di tipo ripristinatorio e, pertanto, rientra nell'area dei poteri autoritativi dell'amministrazione medesima a tutela diretta di interessi pubblici, con la conseguenza che la controversia, rivolta a contestare la validità ed efficacia del provvedimento applicativo di detta sanzione, ancorché insorga in via di opposizione avverso ingiunzione resa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si ricollega a posizione di interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)