Sez. 3, Sentenza n. 1563 del 18/05/1968 (Rv. 333281 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -CONCLUSIONI DELLE PARTI- FORMULAZIONE SPECIFICA - RINUNCIA DELLA DOMANDA NON RICHIAMATA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -CONCLUSIONI DELLE PARTI- FORMULAZIONE SPECIFICA - RINUNCIA DELLA DOMANDA NON RICHIAMATA.*
Quando la parte all'atto della rimessione della causa al collegio non si sia limitata a richiamare le precedenti conclusioni, ma abbia specificato le proprie domande ed eccezioni, queste sole debbono essere prese in considerazione dal giudice, dovendosi le altre ritenere implicitamente rinunciate. (Conf. Alla sent. N. 2389-67, massima n. 329660' n.281-67, massima n.326080' n.2170-64' Cfr. 324177, 322046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)