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Sez. 2, Sentenza n. 3210 del 01/10/1976 (Rv. 382003 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - NUOVA - SOLLEVATA PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382003-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - NUOVA - SOLLEVATA PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Una eccezione (nella specie, di invalidita dell'attivita negoziale posta in essere dal sindaco senza le prescritte deliberazioni consiliari), sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale, viene a far parte del tema del dibattito ed, in quanto tale, deve essere esaminata in Sede decisoria, se, dopo la sua formulazione, le parti siano state rimesse, per qualsiasi incombenza, innanzi all'istruttore, e cio anche se essa non sia stata riproposta nella nuova fase di trattazione della causa ne sia stata richiamata nella precisazione delle nuove conclusioni per il collegio, salvo che il giudice del merito la ritenga altrimenti oggetto di rinuncia, in base ad interpretazione complessiva degli Atti processuali, sottratta al Sindacato di legittimita se condotta senza vizi logici e giuridici e confortata da motivazione adeguata. (V 474/72, mass n 356425; (V 254/72, mass n 356067; (V 1563/68, mass n 333281; (V 303/68, mass n 331238; (V 1480/62, mass n 252363).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)