Sez. 5, Sentenza n. 4006 del 01/12/1981 Ud. (dep. 19/04/1982) Rv. 153254 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - PERSONA DIFFIDATA - GUIDA DOPO IL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI E PRIMA DEL RILASCIO DELLA PATENTE - VIOLAZIONE RAVVISABILE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - PERSONA DIFFIDATA - GUIDA DOPO IL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI E PRIMA DEL RILASCIO DELLA PATENTE - VIOLAZIONE RAVVISABILE.*
Commette il reato di guida senza patente e non già la violazione amministrativa di cui al quindicesimo comma dell'art. 80 cod. strad. La persona che diffidata ai sensi della legge 1423/1956, si ponga alla guida dopo il superamento dell'esame di abilitazione senza attendere il rilascio della patente, che potrebbe esserle negato in base al disposto dell'art. 82 secondo comma del codice stradale. (V mass n 134507).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 82 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 82 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 14/02/1974 num. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)