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Sez. 1, Sentenza n. 2377 del 21/07/1971 (Rv. 353305 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - POSSESSORE IN BASE A CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO - ESCLUSIONE DELLA QUALITA DI TERZO.*
Stato
decisa il 1971-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353305-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - POSSESSORE IN BASE A CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO - ESCLUSIONE DELLA QUALITA DI TERZO.*

La norma di cui all'art 936 cod civ non puo applicarsi a chi si trovi con il proprietario in rapporti negoziali, che escludono i principi dell'accessione. A tal fine non e terzo il detentore della cosa, il quale abbia avuto il possesso in base ad un contratto preliminare di vendita del fondo. (V 1776'64' 4449'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)