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Sez. 3, Sentenza n. 3687 del 17/06/1982 (Rv. 421659 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - PARERE FAVOREVOLE DELL'ISPETTORATO AGRARIO - NECESSITÀ - CONDIZIONI - PREVIO ACCORDO TRA PROPRIETARIO ED AFFITTUARIO - MANCANZA - ESECUZIONE DI MIGLIORAMENTI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO SENZA L'OSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DAGLI ARTT. 11 E 14 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421659-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - PARERE FAVOREVOLE DELL'ISPETTORATO AGRARIO - NECESSITÀ - CONDIZIONI - PREVIO ACCORDO TRA PROPRIETARIO ED AFFITTUARIO - MANCANZA - ESECUZIONE DI MIGLIORAMENTI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO SENZA L'OSSERVANZA DELLA PROCEDURA PREVISTA DAGLI ARTT. 11 E 14 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CONSEGUENZE.*

La previsione ex art. 11 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 - della necessità del parere favorevole dell'ispettorato agrario sul progetto di esecuzione delle opere di miglioria ove manchi l'accordo fra proprietario ed affittuario del fondo rustico, se incide sul diritto all'esecuzione di tali opere, degradandolo ad interesse legittimo, per quanto concerne il rapporto di tali soggetti con la P.a., non esclude che le posizioni degli stessi soggetti, per quanto concerne i loro reciproci rapporti, restino, pur nell'ambito della specifica disciplina legislativa, ancorate iure privatorum al dato contrattuale. Ne consegue che, in Mancanza del previo accordo con il proprietario, l'esecuzione, da parte dell'affittuario, di miglioramenti (o -ex art. 16, ultimo comma, della legge citata - di opere di ampliamento della casa rurale) senza l'osservanza della procedura stabilita dagli artt. 11 e 14 della stessa legge costituisce una violazione sia dell'Obbligo di non mutare l'originaria destinazione del fondo, sia, e soprattutto, dell'Obbligo di fedeltà nell'esecuzione del contratto, la quale è sanzionabile - oltre che con la risoluzione del rapporto - con la demolizione dei manufatti abusivi; ciò, peraltro, non in virtù delle norme dell'art. 936 cod. civ. (applicabile solo al di fuori di rapporti contrattualmente regolati) o degli artt. 1592 e seguenti dello stesso codice (contrastanti con la specifica regolamentazione approntata dalla legge n. 11 del 1971), bensì in virtù del principio della restitutio in integrum ex art. 2058 cod. civ., che trova applicazione anche in materia contrattuale. (V 4048/81, mass n 414702; (V 3862/80, mass n 407724; (V 1500/76, mass n 380242; (V 2377/71, mass n 353305; (V 2289/71, mass n 353139; (V 2593/64, mass n 303901; (V 1489/56; (V 4133/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 2058, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)