Sez. 5, Sentenza n. 43 del 25/11/1983 Ud. (dep. 04/01/1984) Rv. 162004 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PLURALITÀ DI FATTI DI BANCAROTTA - PRINCIPIO DELLA UNITARIETÀ DELLA BANCAROTTA - DEROGA ALLE NORME SUL CONCORSO DI REATI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PLURALITÀ DI FATTI DI BANCAROTTA - PRINCIPIO DELLA UNITARIETÀ DELLA BANCAROTTA - DEROGA ALLE NORME SUL CONCORSO DI REATI.*
Nell'ambito dello stesso fallimento, la commissione di più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli artt. 216 e 217 legge fallimentare dà luogo ad un reato unico aggravato ai sensi dello art. 219 capoverso n. 1 stessa legge, in deroga alle norme sul concorso materiale di reati. (Conf mass n 152208, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)