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Sez. L, Sentenza n. 2294 del 04/03/1987 (Rv. 451501 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE SOLLEVATA IN APPELLO DAL DATORE DI LAVORO IN ORDINE AL REQUISITO DIMENSIONALE DELL'AZIENDA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451501-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE SOLLEVATA IN APPELLO DAL DATORE DI LAVORO IN ORDINE AL REQUISITO DIMENSIONALE DELL'AZIENDA - AMMISSIBILITÀ.*

Nel rito del lavoro il sistema di preclusioni e di decadenze, quale previsto dagli artt. 414, 416 e 420 cod. proc. civ. per la immediata Determinazione del thema decidendum, non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso. Pertanto, nel giudizio instaurato dal lavoratore per contestare la legittimità del suo licenziamento, anche in Sede di appello, in cui vige il divieto di domande ed eccezioni nuove (art. 437 cod. proc. civ.), il datore di lavoro può eccepire l'insussistenza del requisito dimensionale dell'azienda, ai fini dell'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (legge n. 604 del 1966 e art. 18 stat. Lavoratori), comportando la mera verifica del fatto costitutivo della domanda del lavoratore. (V 4345/86, mass n 447111).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)