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Sez. L, Sentenza n. 4345 del 01/07/1986 (Rv. 447111 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - AMMISSIONE DI NUOVI MEZZI - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447111-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - AMMISSIONE DI NUOVI MEZZI - DIVIETO - LIMITI.*

Il divieto di ammissione in appello di nuovi mezzi di prova, stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. non riguarda la produzione di documenti, trattandosi di prove già costituite, la cui acquisizione non comporta alcuna attività istruttoria del giudice e non contrasta, di conseguenza, con le esigenze di celerità e di concentrazione del processo in un'unica udienza di discussione. (V 3697/85, mass n 441278; (V 6512/84, mass n 438087).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)