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Sez. 3, Sentenza n. 27064 del 19/03/2014 Ud. (dep. 23/06/2014) Rv. 259664 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Mutamento normativo - Condizioni per la sua configurabilità - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259664-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo il riconoscimento del fatto di lieve entità per avere il giudice attribuito rilievo decisivo soltanto alla condizione di tossicodipendente dell'imputato, senza considerare i precedenti penali specifici e il quantitativo non modesto di sostanza stupefacente detenuta).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)