Sez. 5, Sentenza n. 669 del 06/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115629 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - DI PERSONA - FORMALITA PRESCRITTE DAL CODICE DI RITO - RICONOSCIMENTO NEL CORSO DELLE SOMMARIE INFORMAZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - DI PERSONA - FORMALITA PRESCRITTE DAL CODICE DI RITO - RICONOSCIMENTO NEL CORSO DELLE SOMMARIE INFORMAZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VALORE PROBATORIO.*
L'osservanza delle forme prescritte dall'art 360 cod proc pen e prescritta per le ricognizioni giudiziali vere e proprie, ma non per il riconoscimento che viene compiuto nel corso di sommarie informazioni della polizia giudiziaria e che, pur non potendo equipararsi, come prova, ad una ricognizione, puo tuttavia essere assunto come fonte di prova in base al principio del libero convincimento del giudice, alla cui formazione possono concorrere tutte le risultanze processuali. (Conf 114565, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)