Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 01/03/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156241 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE - (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTI FOTOGRAFICI AVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ELEMENTO DI VALUTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE - (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTI FOTOGRAFICI AVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ELEMENTO DI VALUTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Il principio del libero convincimento del giudice, vigente nel processo penale ex art. 308 C.P.P., implica che tale convincimento non si fonda soltanto su prove legali o su mezzi di prove tipici e schematizzati nelle norme di procedura, ma anche su elementi di valutazione diversi ed acquisiti comunque agli Atti, purché non in violazione di specifici divieti. Pertanto, ben può essere valutato dal giudice il riconoscimento fotografico avvenuto avanti agli organi di polizia giudiziaria di loro iniziativa; ciò anche in considerazione dell'altro principio generale della non tassatività dei mezzi di prova. (V mass n 097514; (V mass n 154538; (V mass n 151581; (V mass n 149992; (V mass n 139364; (V mass n 136176; (V mass n 131320; (V mass n 123527; (V mass n 116974; (V mass n 115629).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)