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Sez. 3 - , Sentenza n. 19260 del 29/09/2016 (Rv. 642112 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga al regime normativo - Assistenza alle parti dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni professionali - Possibilità che provengano dal medesimo organismo professionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642112-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. n. 203 del 1982, è sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione o che quest'ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)