Sez. 3, Sentenza n. 7351 del 26/03/2009 (Rv. 607344 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alla norme vigenti - Validità - Presupposti - Assistenza dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni professionali - Possibilità che gli stessi provengano da uno stesso organismo professionale - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
Per la validità del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203 è condizione sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante la circostanza che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione, o che quest'ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)